{"id":17582,"date":"2014-05-26T16:15:31","date_gmt":"2014-05-26T14:15:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/?p=17582"},"modified":"2017-06-23T12:07:26","modified_gmt":"2017-06-23T10:07:26","slug":"sulluso-politico-dei-reati-di-diffamazione-e-ingiuria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/2014\/05\/sulluso-politico-dei-reati-di-diffamazione-e-ingiuria\/","title":{"rendered":"Sull&#8217;uso politico dei reati di diffamazione e ingiuria"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-17598\" src=\"http:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/macigno.jpg\" alt=\"macigno\" width=\"500\" height=\"333\" \/><\/p>\n<p>di <strong>Luca Casarotti<\/strong> (guest blogger)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo articolo prende le mosse da uno spaccato di esperienza personale. Un convergere di circostanze mi ha portato, nell\u2019ultimo anno, a seguire da vicino alcuni procedimenti per diffamazione nei quali sono stati coinvolti a diverso titolo compagni e amici.<br \/>\n\u00c8 accaduto nel mio lavoro insieme al collettivo <a href=\"http:\/\/www.senzaslot.it\/\"> Senza Slot<\/a>, sfociato nella scrittura a pi\u00f9 mani del libro <a href=\"http:\/\/www.senzaslot.it\/vivere-senza-slot\/\"> <i>Vivere Senza Slot. Storie sul gioco d\u2019azzardo tra ossessione e resistenza<\/i><\/a>; \u00e8 accaduto seguendo <a href=\"http:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/?p=15314\">la campagna #Zittimai<\/a>, connessa alla vicenda giudiziaria occorsa a <b>Mauro Vanetti<\/b> e terminata con la sua assoluzione.<br \/>\nPer tacere delle molte discussioni in cui qualcuno, rimasto a corto di argomenti o in preda alla rabbia, finisce col minacciare di querelare l\u2019interlocutore o gli interlocutori. \u00c8 successo anche qui su <em>Giap<\/em>, due volte.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pochi mesi fa, nella discussione in calce a un <a href=\"http:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/?p=15595\"> post di <b>Tuco<\/b> e <b>Andrea Olivieri<\/b><\/a>, ultima parte (per ora) dell\u2019inchiesta sul Movimento Trieste Libera, il libraio <strong>Paolo Deganutti<\/strong>, appartenente alla massoneria e molto attivo nell&#8217;ambiente del neoindipendentismo triestino (su Facebook si firma <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/francesco.giuseppe.9275\">\u00abFrancesco Giuseppe\u00bb<\/a>) ha minacciato di trascinare Wu Ming 1 in tribunale \u00abper insegnargli la buona educazione\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pochi giorni fa, il post di <strong>Salvatore Talia<\/strong> <a href=\"http:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/?p=17162\">su fascismo e Wikipedia<\/a> ha incollerito l&#8217;utente \u00ab<strong>Presbite<\/strong>\u00bb che, nel forum di dibattito dell&#8217;enciclopedia on line (chiamato \u00abBar\u00bb) <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Wikipedia:Bar\/Discussioni\/Segnalazione_articolo_dal_titolo_%22Fascisti_su_Wikipedia%22\"> ha minacciato di querele<\/a>\u00a0l&#8217;autore e il blog che lo ospitava (e ci ospita)&#8230; per poi intervenirvi direttamente con una sfilza di commenti iracondi e pieni di insulti (*).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le banche dati sono piene di vicende simili, ben pi\u00f9 gravi di queste. Esaminandole, si traggono due conclusioni.<br \/>\nLa prima, e meno preoccupante, \u00e8 che assai di frequente chi minaccia querele non sa in cosa consistano i reati di ingiuria e diffamazione.<br \/>\nLa seconda \u00e8 che di contro c\u2019\u00e8 chi si serve consapevolmente dell\u2019istituto della querela, e lo stesso vale per le cause civili di risarcimento danni, come strumento per tacitare il dissenso e ostacolare il lavoro di informazione e documentazione, specie se intrapreso dal basso, a volte riuscendoci e a volte no.<\/p>\n<p>Per cominciare a capire di cosa stiamo parlando, occorre anzitutto partire dalla norma del codice penale che definisce la diffamazione, ovvero quella dell\u2019art 595.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abChiunque, fuori dei casi indicati nell&#8217;articolo precedente [cio\u00e8 fuori dei casi di ingiuria, V. pi\u00f9 avanti], comunicando con pi\u00f9 persone, offende l&#8217;altrui reputazione, \u00e8 punito con la multa da euro 258a euro 2.582 o la permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni o il lavoro di pubblica utilit\u00e0 da dieci giorni a tr\u00e9 mesi.<br \/>\nSe l&#8217;offesa consiste nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato, la pena \u00e8 della multa da euro 258 a euro 2.582 o della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni o del lavoro di pubblica utilit\u00e0 da dieci giorni a tr\u00e9 mesi.<br \/>\nSe l&#8217;offesa \u00e8 recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0, ovvero in atto pubblico, la pena \u00e8 della reclusione da sei mesi a tr\u00e9 anni o della multa non inferiore a euro 516.<br \/>\nSe l&#8217;offesa \u00e8 recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza o ad una Autorit\u00e0 costituita in collegio, le pene sono aumentate\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>A noi interessa in particolare il primo comma, in cui viene spiegato qual \u00e8 il tipo di comportamento che d\u00e0 luogo alla diffamazione: nei commi successivi sono previste delle ipotesi che il legislatore reputa pi\u00f9 gravi, per via delle modalit\u00e0 o per il particolare rilievo attribuito al soggetto diffamato, ma il tipo di condotta rimane lo stesso.<\/p>\n<p>Si tratta quindi di capire cosa si intende per \u00abaltrui reputazione\u00bb. All\u2019universit\u00e0 ci insegnano che la reputazione \u00e8 \u00abla concretizzazione della dignit\u00e0 sociale che appartiene a tutti gli uomini, indipendentemente dal loro stato, dalla loro professione etc\u00bb. Si esprime cos\u00ec, ad esempio, uno dei manuali pi\u00f9 usati nei corsi universitari di diritto penale, quello scritto da Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cosa queste parole vagamente oracolari vogliano dire in concreto, beh, \u00e8 la prassi dei tribunali a deciderlo. Con le inevitabili differenze di vedute che possono esserci, specie in materie come il diritto di cronaca e di critica, in cui conta molto il convincimento valoriale di chi decide. E se oggi pu\u00f2 far sorridere, ma nemmeno tanto, lo zelo pretorile d\u2019inizio anni \u201970 che spingeva un \u00abgiovane giudice con la toga\u00bb ad accusare <b>Fabrizio De Andr\u00e9<\/b> di istigazione a delinquere dopo che nella borsetta di una ragazza vennero ritrovati un po\u2019 d\u2019erba e alcuni testi del cantautore trascritti a penna dall\u2019abietta giovinastra (e cito una vicenda faceta, ch\u00e9 ben pi\u00f9 colossali e dolorosi furono gli abbagli giudiziari di quella temperie), \u00e8 persino tautologico dire che anche nella giurisprudenza odierna ci sono orientamenti pi\u00f9 o meno rigorosi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione afferma ormai da tempo la massima per cui non si configura diffamazione quando sussistono i tre requisiti che caratterizzano il diritto di cronaca, tutelato dall\u2019art. 21 della costituzione, ovvero: la verit\u00e0 (nel senso di scrupolosa verifica delle fonti\u00bb) del fatto narrato, l\u2019interesse pubblico a che quel fatto sia narrato, e la continenza del linguaggio utilizzato per narrarlo.<\/p>\n<p>Alcune delle sentenze pi\u00f9 recenti in cui \u00e8 ribadito questo orientamento sono raccolte nella <a href=\"http:\/\/www.cortedicassazione.it\/Documenti\/Rassegna_Penale_2013.pdf\"> Rassegna penale 2013<\/a>.<\/p>\n<p>In una di esse si legge:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abIl diritto di critica, garantito costituzionalmente attraverso il riconoscimento della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero, incontra il solo limite della verit\u00e0 della notizia, della sua rilevanza sociale e della continenza espressiva\u00bb, mentre l\u2019eventuale illiceit\u00e0 della fonte pu\u00f2 rilevare sotto altri profili ed \u00abil soggetto leso [\u2026] non pu\u00f2 contestare che la diffamazione sia scriminata dall\u2019esercizio del diritto di cronaca, ove effettuato secondo le modalit\u00e0 ricordate\u00bb. [sentenza della Corte di Cassazione, V Sezione penale, 19 febbraio 2013 &#8211; depositata il 12 aprile 2013, n. 17051.]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Gi\u00e0 questa prima considerazione varrebbe a escludere la diffamazione in molti dei casi in cui l\u2019interlocutore, incapace di replicare, finisce con il minacciare querele, come nei thread infuocati di cui si parlava prima. E anche qualora reato ci fosse, \u00e8 verosimile che la giurisprudenza lo qualifichi come ingiuria (punita meno gravemente) e non come diffamazione. Sempre Fiandaca e Musco scrivono infatti che per esserci diffamazione<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abL&#8217;offesa alla reputazione deve essere realizzata, &#8220;fuori dei casi previsti dall&#8217;articolo precedente&#8221;, e cio\u00e8 in assenza dell&#8217;offeso [\u2026] Secondo la dottrina e la giurisprudenza largamente dominante l&#8217;assenza non va intesa in senso rigorosamente fisico-spaziale, ma come impossibilit\u00e0 di percezione fisica dell&#8217;offesa\u00bb. [<i>Diritto penale<\/i>. Parte speciale, vol. II, tomo I, Zanichelli, Bologna 2013, p. 100]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Quindi se l\u2019offeso partecipa al contesto nel quale gli \u00e8 rivolta la frase offensiva (e magari controbatte), ammesso che la frase sia realmente offensiva, \u00e8 probabile si ricada pi\u00f9 nell\u2019ingiuria che nella diffamazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma al proposito, ancora la Cassazione sostiene che non c\u2019\u00e8 alcuna ingiuria quando si esprime, pure aspramente, disistima per un comportamento o una presa di posizione altrui, dal momento che \u00ab<strong>non \u00e8 obbligatorio stimare qualcuno<\/strong>\u00bb. [Cass. Pen., 17 febbraio 2004, in \u00abDiritto e giustizia\u00bb, 2004, n. 34,49]<\/p>\n<p>In un\u2019altra sentenza precisa:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abl\u2019esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione delle idee, sancito dall\u2019art. 21 Cost., rende pienamente legittime anche forme di disputa polemica \u2026 pure \u2026 caratterizzate dall\u2019uso di espressioni di dura disapprovazione o riprovazione e dall\u2019asprezza dei toni, purch\u00e9 l\u2019esercizio della critica non trasmodi in attacchi personali \u2026 e non sconfini nell\u2019ingiuria, nella contumelia e nella lesione della reputazione dell\u2019avversario\u00bb. [Cass. Pen., Sez. V, 5 luglio 2013 &#8211; dep. 20 settembre 2013, n. 38971]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Invece di discutere di diritto penale, per\u00f2, in casi del genere \u00e8 pi\u00f9 utile indagare il modo in cui tutti noi stiamo sul web, la ricerca pi\u00f9 o meno ossessiva di microfama che rischia di coglierci, i dispositivi che sono all\u2019opera mentre stiamo sui social network: come fa da anni il <strong><a href=\"http:\/\/www.ippolita.net\/\"> Collettivo Ippolita<\/a><\/strong>, come hanno fatto <strong>Loredana Lipperini<\/strong> e <strong>Giovanni Arduino<\/strong> nel loro <em><a href=\"http:\/\/mortidifama.tumblr.com\/\"> Morti di fama<\/a><\/em>, e come di recente ha fatto anche <strong>Giuliano Santoro<\/strong> nel saggio <em><a href=\"http:\/\/www.castelvecchieditore.com\/cervelli-sconnessi\/\"> Cervelli sconnessi<\/a><\/em>, che prosegue e amplia i ragionamenti sviluppati nel precedente <em><a href=\"http:\/\/www.castelvecchieditore.com\/un-grillo-qualunque\/\"> Un Grillo qualunque<\/a><\/em>.<\/p>\n<p>Nonostante l\u2019infondatezza, la querela o la citazione in giudizio possono comunque essere strumenti di pressione.<\/p>\n<p>Quanto pi\u00f9 \u00e8 grande la sproporzione tra le parti in causa (nei mezzi economici, nel potere mediatico, anche solo nella disponibilit\u00e0 di tempo per poter seguire i processi), tanto pi\u00f9 aumenta la pressione.<\/p>\n<p>La vicenda di Senza Slot dice molto su come possono funzionare dinamiche di questo tipo.<\/p>\n<h3><strong>Assotrattenimento contro Senza Slot<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel maggio 2013, il collettivo pavese \u00e8 stato oggetto di <a href=\"http:\/\/www.assotrattenimento.it\/2013\/05\/manifesto-pavese-di-lotta-contro-le-slot-as-tro-espone-i-fatti-alla-magistratura\/\"> un esposto<\/a> alla magistratura. A presentarlo era il legale del presidente di Assotrattenimento 2007, associazione che fa parte di Sistema gioco Italia, che a sua volta \u00e8 componente di Confindustria: in pratica si tratta del sindacato padronale che difende gli interessi degli imprenditori nel settore del gioco d\u2019azzardo liberalizzato. Quattro attivisti da una parte, un\u2019associazione imprenditoriale e il suo collegio di avvocati dall\u2019altra. Con ogni probabilit\u00e0 l\u2019esposto era stato depositato nel tentativo di spostare al chiuso delle aule giudiziarie la battaglia contro la diffusione dell\u2019azzardo nei luoghi della quotidianit\u00e0, che stava facendo parecchio parlare di s\u00e8 grazie alla presenza in rete di Senza Slot e al suo lavoro sul territorio insieme a molti altri soggetti. <a href=\"http:\/\/www.carmillaonline.com\/2013\/10\/24\/senza-slot\/\"> Su Carmilla <\/a> e <a href=\"http:\/\/www.dinamopress.it\/news\/pubblicita-dazzardo\"> su Dinamo Press <\/a> ho raccontato quei primi mesi di attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Convinta, non a torto, della superiorit\u00e0 dei suoi mezzi, Assotrattenimento emetteva <a href=\"http:\/\/www.assotrattenimento.it\/2013\/05\/il-movimento-no-slot-di-pavia-getta-la-maschera-e-presenta-il-suo-manifesto-di-lotta-antagonista-anticapitalista-contro-il-gioco-as-tro-e-s-g-i-valutano-le-inizia\/\"> comunicati stampa<\/a> e il suo presidente <strong>Massimiliano Pucci<\/strong> rilasciava <a href=\"http:\/\/vimeo.com\/67188454\"> dichiarazioni pubbliche <\/a> (dal minuto 07:24) in cui Senza Slot era definita una \u00abcellula\u00bb, termine quanto mai suggestivo, e i suoi componenti \u00abdelinquenti\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/player.vimeo.com\/video\/67188454\" width=\"500\" height=\"274\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Era evidente il frame che queste esternazioni volevano far passare: imprenditori che agiscono nella legalit\u00e0 vs contestatori anticapitalisti che trasgrediscono le leggi e attentano al sistema. Ovvero, l\u2019ennesima variante della sempiterna dicotomia violenza\/non-violenza che abbiamo imparato a riconoscere nelle sue incarnazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 che Ass.tro non aveva messo in conto era che attorno al collettivo pavese si attivasse immediatamente una rete di solidariet\u00e0, che in seguito a ci\u00f2 venisse lanciato <a href=\"http:\/\/www.dinamopress.it\/news\/difendiamo-senza-slot-e-tutto-il-movimento-no-slot\"> un appello<\/a> in grado di raccogliere un gran numero di adesioni nel giro di poche settimane.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E non aveva messo in conto che i quattro Senza Slot mantenessero i nervi saldi e si dedicassero a smontare pezzo per pezzo tanto i presupposti dell\u2019esposto, che si basava sulla decontestualizzazione di alcune frasi contenute in un volantino distribuito dal collettivo durante la manifestazione nazionale contro il gioco d\u2019azzardo liberalizzato del 18 maggio 2013, tanto il frame legalitario-formale su cui poggia tutto il discorso dei <i>s\u00ec slot<\/i>, scrivendone dapprima su <a href=\"http:\/\/www.senzaslot.it\/\"> senzaslot.it<\/a>, poi nel libro <i>Vivere Senza Slot,<\/i> e ora anche in un <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/blog\/csslot\/\"> blog <\/a> sul fattoquotidiano.it.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altronde, reti solidali simili a quella che ha circondato il collettivo pavese non tardano ad attivarsi quando ce n\u2019\u00e8 bisogno, quando chi ne ha bisogno lotta per una causa che raccoglie appoggio e consensi diffusi. Ce lo insegna da vent\u2019anni la Val di Susa. C\u2019\u00e8 da credere che la stessa LTF (che quanto a denunce <a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2013\/09\/05\/erri-de-luca-lalta-velocita-torino-lione-va-sabotata-ltf-denuncera-scrittore\/702489\/\"> non si risparmia<\/a>) abbia provato una certa ammirazione vedendo l\u2019esito della recente <a href=\"http:\/\/www.notav.info\/movimento\/colpevoli-di-difendere-la-nostra-terra-e-i-beni-comuni-chiediamo-a-tutti-un-appoggio-e-una-solidarieta-concreta\/\"> raccolta fondi<\/a> promossa per sostenere le spese legali di <strong>Alberto Perino<\/strong>, <strong>Loredana Bellone<\/strong> e <strong>Giorgio Vair<\/strong>: pi\u00f9 di 300.000 euro in un mese, importo addirittura superiore a quello che i tre attivisti hanno dovuto risarcire all\u2019azienda.<\/p>\n<div id=\"attachment_17595\" style=\"width: 510px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/www.senzaslot.it\/wu-ming-1-presenta-vivere-senza-slot\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-17595\" class=\"size-full wp-image-17595 \" src=\"http:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/senza-slot-copertina.jpg\" alt=\"Copertina Vivere senza slot\" width=\"500\" height=\"751\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-17595\" class=\"wp-caption-text\">La copertina del libro \u00abVivere senza slot\u00bb. Clicca per ascoltare la presentazione bolognese del 12\/04\/2014, con gli autori e WM1.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma almeno un altro effetto collaterale l\u2019esposto di Ass.Tro contro Senza Slot lo ha avuto: \u00e8 stato un efficace punto d\u2019attacco dal quale iniziare a raccontare la storia del progetto, nel libro uscito lo scorso novembre. Il timore della diffamazione in realt\u00e0 ha agito ben pi\u00f9 in profondit\u00e0, influenzando -com\u2019era inevitabile- tutta la fase della scrittura. E se \u00e8 sicuramente vero che ci\u00f2 \u00e8 servito da stimolo per elaborare strategie argomentative e retoriche che consentissero al discorso di rimanere corrosivo senza incappare in denunce, \u00e8 anche certo che questo \u00abself restraint\u00bb, quando ti influenza troppo, sfocia nell\u2019autocensura preventiva.<\/p>\n<p>Lo scriveva <strong>Girolamo De Michele<\/strong> in un commento di qualche mese fa: ci sono ansie che devi imparare a controllare e che ti possono cogliere impreparato, pure se ci sei abituato:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abL\u2019intimidazione oggettiva di una querela\/denuncia. L\u2019impossibilit\u00e0 (se sei scafato) di poter dire in pubblico quello che magari in privato puoi dire, perch\u00e9 la parola sbagliata al momento sbagliato ti frega: e se non sei scafato, l\u2019oggettiva inferiorit\u00e0 di essere un parvenu davanti a dei professionisti della parola che sanno anche come e quando ti potrebbe scappare la parola sbagliata. Il timore di essere punito con una sanzione economica che non potresti permetterti, a fronte della possibilit\u00e0 di dichiararti colpevole e transare per una cifra comunque pesante, ma ancora compatibile con le tue sostanze. E una condizione di vita non sempre compatibile con lo sbattimento che comporta l\u2019iter di una causa legale con tre gradi di giudizio. [\u2026]chiunque pu\u00f2 querelare chiunque, in teoria, ma non chiunque pu\u00f2 vivere sotto querela\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Senza Slot, o meglio <strong>Pietro Pace<\/strong>, a nome del quale \u00e8 registrato il sito, ha a sua volta sporto querela, per le dichiarazioni dei rappresentanti di Assotrattenimento linkate sopra: il procedimento \u00e8 all\u2019inizio, quindi se ne riparler\u00e0 pi\u00f9 avanti. Di certo, il collettivo \u00e8 riuscito a schivare il tentativo di messa all\u2019angolo operato dal sindacato confindustriale: anzi, ha rilanciato la sfida comunicativa e prima ancora culturale, invece di finire ad occuparsi solo delle sue vicende giudiziarie e di conseguenza perdere mordente, com\u2019\u00e8 avvenuto spesso in casi analoghi.<\/p>\n<h3><strong>Corrado Clini contro Gianfranco Bettin e altr*<\/strong><\/h3>\n<p>Eppure, anche in fatto di tutela della parte debole, l\u2019orientamento della Cassazione sembra essere netto. Con riferimento al caso di un giornalista imputato di diffamazione per aver riportato in un\u2019intervista dichiarazioni diffamatorie dell\u2019intervistato, la Corte argomenta in due distinte sentenze, una delle quali a sezioni unite:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab[l\u2019intervista] \u00e8 da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in s\u00e9 dell&#8217;intervista, in relazione alla qualit\u00e0 dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al pi\u00f9 generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all&#8217;informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l&#8217;esercizio del diritto di cronaca\u00bb. [Cass. Pen., Sez. Un., 30 maggio 2001 &#8211; dep. 16 ottobre 2001, n. 37140]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abl&#8217;esimente del diritto di cronaca pu\u00f2 essere riconosciuta all&#8217;intervistatore non solo quando vi \u00e8 l&#8217;interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell&#8217;intervistato in relazione alla sua notoriet\u00e0, ma anche quando sia il soggetto offeso dall&#8217;intervista a godere di ampia notoriet\u00e0 nel contesto ambientale in cui viene diffusa la notizia\u00bb. [Cass. Pen., Sez. V, 11 aprile 2013 &#8211; dep. 2 luglio 2013, n. 28502]<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>In un\u2019altra decisione leggiamo ancora:<\/p>\n<blockquote><p>\u00abQuanto pi\u00f9 \u00e8 eminente la posizione o la figura pubblica del soggetto, quanto pi\u00f9 socialmente, storicamente o scientificamente rilevante \u00e8 la materia del contendere, tanto pi\u00f9 ampia deve essere la latitudine della critica\u00bb. [Cass. Pen., n. 38971\/2013 cit.]<\/p><\/blockquote>\n<div id=\"attachment_17585\" style=\"width: 260px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-17585\" class=\"size-full wp-image-17585\" src=\"http:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Clini.jpg\" alt=\"Corrado Clini\" width=\"250\" height=\"237\" \/><p id=\"caption-attachment-17585\" class=\"wp-caption-text\">Rimini, 2012. Corrado Clini al meeting di Comunione e Liberazione.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">E \u00absocialmente, storicamente, scientificamente rilevante\u00bb \u00e8, ad esempio, l\u2019interesse a conoscere se tra la fine degli anni \u201980 e l\u2019inizio dei \u201990 il petrolchimico di Marghera smaltisse rifiuti radioattivi e in particolare uranio. Nel 2005 <strong>Corrado Clini<\/strong>, futuro ministro dell\u2019ambiente e allora direttore generale dello stesso ministero (quindi, con le parole della Corte, persona di \u00abeminente posizione e figura pubblica\u00bb), aveva citato in giudizio il giornalista <strong>Riccardo Bocca<\/strong>, la parlamentare <strong>Luana Zanella<\/strong> e il consigliere regionale veneto <strong>Gianfranco Bettin<\/strong>, che avevano pubblicato un articolo sull\u2019<em>Espresso<\/em> l\u2019uno e proposto due interrogazioni \u2013 rispettivamente alla Camera e al presidente della giunta regionale- gli altri, in cui chiedevano lumi sulla vicenda, che incrociava tra l\u2019altro le inchieste di <strong>Ilaria Alpi<\/strong> e <strong>Miran Hrovatin<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bettin ha ricostruito gli eventi in <a href=\"http:\/\/www.osservatorioambientelegalitavenezia.it\/in-attesa-di-sentenza-una-storia-radioattiva-lettera-di-gianfranco-bettin\/\"> una lettera aperta che \u00e8 molto importante leggere<\/a>. Clini, al quale n\u00e9 l\u2019articolo n\u00e9 le due interrogazioni, pur citandolo, muovevano alcun addebito, chiese danni per un milione di euro. Il processo si \u00e8 concluso l\u2019anno scorso con <a href=\"http:\/\/www.globalproject.info\/it\/in_movimento\/caso-jolly-rosso-e-uranio-a-marghera-il-tribunale-da-ragione-a-bettin\/15340\"> il rigetto <\/a> della domanda risarcitoria dell\u2019ex ministro. \u00e8 da notare che Clini ha agito in giudizio contro una parlamentare e un consigliere regionale, che non potrebbero essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell\u2019esercizio delle loro funzioni, come prevedono gli artt. 68.1 e 122.4 della Costituzione. Presentare interrogazioni costituisce senza dubbio un atto di esercizio delle funzioni.<\/p>\n<p>[<strong>N.d.R.<\/strong> Mentre impaginavamo quest&#8217;articolo, <strong><a href=\"http:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2014\/05\/26\/corrado-clini-arrestato-per-peculato-ex-ministro-dellambiente-ai-domiciliari\/1000849\/\">l&#8217;ex-ministro Clini \u00e8 stato arrestato per peculato<\/a><\/strong>.]<\/p>\n<h3><strong>Paniz contro Vajont.info<\/strong><\/h3>\n<div id=\"attachment_17583\" style=\"width: 260px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-17583\" class=\"size-full wp-image-17583\" src=\"http:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/mauriziopaniz.jpg\" alt=\"Maurizio Paniz\" width=\"250\" height=\"346\" \/><p id=\"caption-attachment-17583\" class=\"wp-caption-text\">Maurizio Paniz<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre in tema di diritto di critica, se i limiti sono quelli fissati dalla cassazione, parrebbero del tutto sproporzionati provvedimenti come quello con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Belluno, nel febbraio 2012, ha imposto l\u2019oscuramento del sito <a href=\"http:\/\/vajont.info\/\">vajont.info<\/a>. [Preciso che qui svolgo considerazioni di pura opportunit\u00e0 e che non ho potuto consultare per ovvi motivi gli atti del procedimento]<\/p>\n<p>A chiederlo e ottenerlo erano stati due parlamentari pdl: l\u2019avvocato <strong>Maurizio Paniz<\/strong>, <a href=\"http:\/\/www.youtube.com\/watch?v=7MKpwbdbyOk\"> resosi celebre <\/a> per le sue dichiarazioni alla Camera sul caso Ruby, e l\u2019ancor pi\u00f9 famigerato <strong>Domenico Scilipoti<\/strong>. Ragione della richiesta era una frase a loro avviso diffamatoria, contenuta in un post che li riguardava. L\u2019ordinanza che disponeva il sequestro, e quindi l\u2019oscuramento integrale del sito, era stata emessa in via cautelare, cio\u00e8 prima che una sentenza accertasse se il reato fosse stato commesso o meno. Il tribunale ha poi ritenuto diffamatoria la frase incriminata e ha condannato il proprietario del sito, ma il sequestro \u00e8 stato revocato. Resta il fatto che sulla base di una singola proposizione era stata imposta la rimozione di un intero archivio web sulla strage del 1963, con gli effetti che <a href=\"http:\/\/www.vajont.info\/\"> possiamo tutt\u2019ora verificare <\/a> ): a nessuno, credo, verrebbe in mente di disporre il sequestro di youtube perch\u00e9 contiene un video diffamatorio. E resta il fatto che due parlamentari hanno agito in giudizio contro una persona che forse ha una qualche notoriet\u00e0 in ambito locale, ma che di certo non gode della loro stessa visibilit\u00e0 mediatica. Visibilit\u00e0 che Paniz non ha mancato di sfruttare, rivolgendo al blogger <a href=\"http:\/\/www.repubblica.it\/tecnologia\/2012\/02\/17\/news\/giudice_chiude_sito_scilipoti-30053511\/\"> parole di miele <\/a> .<\/p>\n<h3><strong>Dif\u20acnd\u20acr$i co$ta<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dall\u2019analisi delle norme e delle sentenze che si \u00e8 provato a fare sin qui, non \u00e8 emerso ancora un altro ordine di problemi. Anzitutto non \u00e8 detto che un processo arrivi in Cassazione, perch\u00e9 tre gradi di giudizio costano, e non tutti se la sentono di rischiare ricorsi dall\u2019esito incerto. Ma anche un grado solo costa: se una querela non \u00e8 tanto infondata da superare l\u2019archiviazione, si dovr\u00e0 celebrare un processo, e il processo comporta una serie di spese. Anche se l\u2019imputato viene prosciolto, questo non significa che non debba pagare quelle di sua spettanza. Perch\u00e9 il querelante venga condannato a pagare le spese sostenute dall\u2019imputato e a risarcirgli i danni devono ricorrere le condizioni previste dall\u2019art. 427 del codice di procedura penale: richiesta dell\u2019imputato, suo proscioglimento con le formule \u00abil fatto non sussiste\u00bb o \u00abl\u2019imputato non lo ha commesso\u00bb, per i danni occorre anche la colpa grave del querelante. Inoltre, proporre una querela non ha alcun costo, e per redigerla non serve per forza l\u2019assistenza di un avvocato: anzi, pu\u00f2 essere proposta anche oralmente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque \u00e8 sufficiente un rinvio a giudizio per innescare il meccanismo. Lo dimostra il caso di <strong>Mauro Vanetti<\/strong>. Per i dettagli sulla sua vicenda processuale e sul clima pesante che si respira a Pavia rimando al <a href=\"http:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/?p=15314\">post gi\u00e0 linkato sopra <\/a> e al relativo thread. Dopo un numero di udienze inusuale in un processo per diffamazione, Mauro \u00e8 stato prosciolto: ci\u00f2 nonostante, ha dovuto pagare quasi 1300 euro di spese, e la somma avrebbe potuto essere anche pi\u00f9 alta. Se i costi sono questi, \u00e8 evidente che in ben pochi si possono permettere di esporsi alle querele a cuor leggero: sicuramente non lo possono fare gli attivisti, i giornalisti freelance o precari, e in generale tutti coloro che fanno, spesso nemmeno per professione, quotidiano lavoro di documentazione, archiviazione, inchiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diverso \u00e8 il discorso in una causa civile, dove chi decide di promuoverla deve pagare in partenza una somma, il contributo unificato, che varia in base al valore della causa. Se uno chiedesse un risarcimento danni da 52000 a 260000 euro, dovrebbe anzitutto sborsarne 660 di contributo unificato, che salirebbero a 1056 per una causa fino a 500000 euro e cos\u00ec via. Se poi la perdesse, dovrebbe effettivamente pagare anche le spese della controparte, come stabilito dall\u2019art. 91 del codice di procedura civile.<\/p>\n<h3><strong> E le prove?<\/strong><\/h3>\n<p>Ma il processo a Mauro \u00e8 interessante &#8211; e per certi versi paradigmatico &#8211; almeno sotto un altro profilo: quello probatorio. Si trattava di capire se uno screenshot, o addirittura la sua fotocopia (unico materiale prodotto dal querelante), potessero essere elementi sufficienti a provare la penale responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato. Della questione si era gi\u00e0 occupato il giapster <strong>Flavio Pintarelli<\/strong> in <a href=\"http:\/\/www.duepunti.org\/lotta-alla-mafia-e-querele-su-facebook-solidarieta-mauro-vanetti\/\"> un articolo <\/a> sul blog <em>Deep<\/em>, che riportava l\u2019opinione del giurista <strong>Marco Giacomello<\/strong>, avvocato e studioso di diritti e libert\u00e0 digitali, secondo cui<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abquerele basate sulla produzione di meri screenshot di norma sono abbastanza deboli. Per sostanziarle tecnicamente sarebbe utile utilizzare strumenti di analisi e forensics come hashbot. Tuttavia questi strumenti \u2013 contrariamente a quanto si crede \u2013 non sono in grado di attribuire valore legale alle prove (giudizio che spetta solo al giudice), ma servono esclusivamente a fornire al giudice un aiuto per la certificazione della validit\u00e0 e la valutazione dei materiali prodotti\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Giacomello cita una sentenza della Cassazione in cui il concetto viene ulteriormente ribadito:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abLe informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione, e [\u2026] va esclusa la qualit\u00e0 di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all\u2019originale e di riferimento ad un ben individuato momento\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Dello stesso avviso \u00e8 il giudice del processo a Mauro: in assenza di una norma che fissi in maniera univoca un criterio di valutazione dello screenshot o della sua fotocopia, ricorre all\u2019analogia, e scrive nella sentenza, riprendendo alla lettera uno degli argomenti difensivi:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abLa situazione processuale \u00e8 paragonabile a una diffamazione a mezzo stampa in cui non sia stato verificato se la copia dell&#8217;articolo di giornale prodotta corrisponda a un giornale effettivamente uscito in edicola in una determinata data o a una diffamazione televisiva in cui non vi sia certezza sul fatto che il contenuto del video [\u2026] sia stato realmente oggetto di diffusione attraverso le trasmissioni del palinsesto dell&#8217;emittente o ancora, paradossalmente, a un omicidio privo di accertamento in ordine all&#8217;avvenuta morte della vittima\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>E spetta prima di tutto al pubblico ministero l\u2019onere di provare che sia stato l\u2019imputato a commettere il fatto, non all\u2019imputato dimostrare la propria estraneit\u00e0: cosa che si dimentica, negli estenuanti dibattiti mediatici sulla giustizia penale, in cui l\u2019imputato di solito \u00e8 gi\u00e0 colpevole per il fatto stesso di essere imputato: se \u00e8 l\u00ec un motivo ci sar\u00e0!<\/p>\n<p>Per\u00f2 della sentenza Vanetti colpisce specialmente un inciso:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00abBen altra impostazione &#8211; esclusivamente contenutistica &#8211; avrebbe avuto il giudizio se l&#8217;imputato avesse scelto [\u2026] di rivendicare l&#8217;avvenuta pubblicazione dei messaggi e farne proprio il contenuto, ma egli ha scelto un&#8217;altra, legittima via\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Quasi ci si attendesse che di default un militante politico, quale \u00e8 Mauro, in prima battuta rivendichi in giudizio il contenuto di una frase, e non chieda, al pari di chiunque altro, di accertare chi ne sia l\u2019autore. Ma anche il querelante di Mauro \u00e8 un politico, assessore e esponente cittadino del Nuovo centrodestra. E non bisogna dimenticare che insieme a Mauro sono state querelate diverse altre persone, tutte politicamente attive. Che questi processi fossero la piega giudiziaria assunta da una battaglia politica, del resto, nessuno a Pavia si sognava di negarlo.<\/p>\n<p>Dando pubblicit\u00e0 al processo, al contesto ambientale in cui si \u00e8 collocato e all\u2019assoluzione di Mauro, di cui ha illustrato bene presupposti e motivi in fatto e in diritto, la campagna #Zittimai si \u00e8 occupata di mostrare quale fosse il contenuto, in senso ampio politico, sotteso a tutta questa vicenda.<\/p>\n<p>Ecco allora che in casi simili, e visto da quest\u2019angolatura, l\u2019uso della querela si rivela per quel che nei fatti pu\u00f2 diventare, cio\u00e8 uno strumento di pressione politica.<\/p>\n<h3><strong>Dissenso a Vigevano<br \/>\n<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019incrocio tra i temi dell\u2019utilizzo consapevole della rete, del valore probatorio degli screenshot e dell\u2019uso della querela come silenziatore di dissenso sta un\u2019altra vicenda accaduta in provincia di Pavia. Nel giugno dell\u2019anno scorso, il sindaco leghista di Vigevano <b>Andrea Sala<\/b> <a href=\"http:\/\/laprovinciapavese.gelocal.it\/cronaca\/2013\/06\/22\/news\/caso-mense-vigevano-dopo-gli-insulti-su-facebook-sala-querela-1.7297934\"> dichiarava <\/a> di aver querelato, ancora una volta per diffamazione, l\u2019ottantina di persone che lo avevano criticato su due gruppi facebook, dopo che la trasmissione tv <em>Le Iene<\/em> aveva mandato in onda <a href=\"http:\/\/www.video.mediaset.it\/video\/iene\/puntata\/380177\/viviani-se-non-paghi-tuo-figlio-non-mangia.html\"> un servizio <\/a> sulla gestione delle mense scolastiche cittadine: notizia che circolava <a href=\"http:\/\/tv.ilfattoquotidiano.it\/2013\/10\/03\/vigevano-centinaia-di-bimbi-esclusi-dalla-mensa-perche-morosi-con-comune\/247367\/\"> sui media nazionali <\/a> anche prima di quel servizio. Sala diceva di aver allegato alla querela \u00able immagini fotostatiche dei post pubblicati che toccavano la sfera personale e familiare, o che offendevano l\u2019onorabilit\u00e0 della persona\u00bb; e il suo avvocato aggiungeva che \u00able indagini preliminari dovranno stabilire la connessione tra il nome che appare sul computer e la persona che ha scritto quelle frasi offensive\u00bb.<\/p>\n<div id=\"attachment_17586\" style=\"width: 510px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-17586\" class=\"size-full wp-image-17586\" src=\"http:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/SALA-facebook.jpg\" alt=\"Il sindaco di Vigevano Andrea Sala (a destra) con Bobo Maroni (a destra pure lui).\" width=\"500\" height=\"254\" \/><p id=\"caption-attachment-17586\" class=\"wp-caption-text\">Il sindaco di Vigevano Andrea Sala (a destra) con Bobo Maroni (a destra pure lui).<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta valida anche in questo caso la considerazione di Giacomello per cui un\u2019accusa fondata solo sugli screenshot ha pi\u00f9 di un punto debole. Ma soprattutto non sembra diffamatorio chiedersi quanto sia intelligente il comportamento di un sindaco che preferisce prendersela con i suoi stessi cittadini e solleva cortine fumogene tutte localistiche, pur di non rispondere nel merito alle questioni politiche che gli vengono poste. Di quell\u2019ottantina di utenti, alcuni si erano lasciati andare a commenti di pancia, altri si erano limitati a un \u00ablike\u00bb!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo naturalmente non legittima iniziative giudiziarie ritorsive e indiscriminate, ma dimostra che stare sui social network senza troppo preoccuparsi dei meccanismi disinibitori a cui essi conduconopu\u00f2 anche costar caro, oltre a essere poco utile proprio in termini di efficacia della critica. Nemmeno si pu\u00f2 dire che la querela di massa avesse quella gran valenza politica, dato il tenore medio dei commenti: pi\u00f9 semplicemente, rivela la generale insofferenza al dissenso di chi occupa posizioni di comando, persino in contesti piccoli e piccolissimi: anche quando le critiche sono a bassa intensit\u00e0, o banalissime espressioni di malessere.<\/p>\n<h3><strong>La diffamazione al tempo del governo Renzi<\/strong><\/h3>\n<div id=\"attachment_17587\" style=\"width: 260px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-17587\" class=\"size-full wp-image-17587\" src=\"http:\/\/www.wumingfoundation.com\/giap\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/Enrico_Costa_02.jpg\" alt=\"Enrico Costa\" width=\"250\" height=\"187\" \/><p id=\"caption-attachment-17587\" class=\"wp-caption-text\">Enrico Costa, viceministro della Giustizia del governo Renzi.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di riforme al reato di diffamazione si sente parlare spesso. L\u2019ultimo <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/17\/DDLPRES\/720587\/index.html\"> disegno di legge in materia <\/a> \u00e8 stato presentato da <b>Enrico Costa<\/b>, deputato prima in quota pdl, passato nel frattempo al ncd e divenuto viceministro alla giustizia del governo Renzi. La proposta contiene una classica norma-manifesto, l\u2019abolizione del carcere per diffamazione, che se non \u00e8 un\u2019iniziativa <a href=\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Alessandro_Sallusti\"> ad hominem<\/a>, di sicuro \u00e8 <i>ad paucos homines<\/i> : la condanna alla reclusione per diffamazione \u00e8 a dir poco infrequente. Comunque nessuno rischierebbe pi\u00f9 la galera nemmeno in astratto, buona notizia! Non fosse che accanto all\u2019abolizione della pena detentiva, il ddl prevede un notevole inasprimento di quella pecuniaria: fino a 22.500 euro per la diffamazione commessa \u00abcon qualsiasi mezzo di pubblicit\u00e0, in via telematica ovvero in atto pubblico\u00bb, fino a 60.000 per la diffamazione a mezzo stampa, fino a 7.500 per l\u2019ingiuria (queste sono solo le multe, cui si deve aggiungere il risarcimento del danno).<\/p>\n<p>Inoltre, qualora il ddl dovesse diventare legge, la diffamazione a mezzo stampa verrebbe estesa a categorie di pubblicazioni non comprese nella versione vigente della norma, come le testate giornalistiche online registrate. Ad oggi, la legge sulla stampa, la n. 47\/1948, prevede (art. 8) che \u00abi soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignit\u00e0 o contrari a verit\u00e0\u00bb possono chiedere la rettifica al quotidiano, al periodico o all\u2019agenzia di stampa. Il ddl vorrebbe che la rettifica venisse pubblicata senza titolo, senza commenti ed estenderebbe la disciplina non solo alle testate online, ma anche alla stampa non periodica, vale a dire ai libri: alla prima ristampa, l\u2019editore dovrebbe inserire la precisazione dell\u2019interessato, e se non c\u2019\u00e8 nessuna ristampa, oppure \u00e8 tardiva, lo dovrebbe fare sul proprio sito ufficiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da questi pochi rilievi si capisce che dietro all\u2019intento abolizionista con cui la proposta \u00e8 stata propagandata, si celano due chiari obiettivi di politica legislativa: includere esplicitamente le comunicazioni telematiche nell\u2019ambito della diffamazione (cosa che gi\u00e0 avviene, senza bisogno di alcun intervento legislativo) e prevedere sanzioni pi\u00f9 elevate proprio per chi si esprime soprattutto su internet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invece di affrontare i problemi strutturali e le limitazioni alle libert\u00e0 fondamentali che da tempo cercano di evidenziare le stesse sentenze della giurisprudenza pi\u00f9 attenta, e con essa anche <a href=\"http:\/\/video.repubblica.it\/dossier\/caso-sallusti\/rodota-diffamazione-modo-indecente-di-legiferare\/109034\/107419\"> pericolosi antagonisti <\/a> , una riforma in questi termini avrebbe l\u2019aria di un ennesimo esempio di <a href=\"http:\/\/www.internazionale.it\/opinioni\/wu-ming\/2013\/10\/19\/la-politica-delle-emozioni\/\"> politica delle emozioni <\/a> , sull\u2019onda della recente condanna alla reclusione inflitta a un giornalista conosciuto, e dei frequenti strali sugli <a href=\"http:\/\/www.corriere.it\/cronache\/13_maggio_08\/mentana-addio-twitter_60e82ada-b810-11e2-b9c5-70879a266c65.shtml\"> insulti di anonimi via internet <\/a> . \u00c8 vero che la proposta contempla una sanzione da 1000 a 10.000 euro che il giudice pu\u00f2 applicare al querelante in caso di infondatezza della querela, ma solo se viene emessa una sentenza di non luogo a procedere perch\u00e9 \u00abil fatto non sussiste\u00bb, o \u00abl\u2019imputato non lo ha commesso\u00bb. Quindi, ogni volta che il processo supera l\u2019udienza preliminare, cio\u00e8 il momento in cui pu\u00f2 essere emessa una sentenza di non luogo a procedere, la sanzione non opera, anche se l\u2019inputato viene prosciolto esattamente con le stesse formule. Senza contare che una sanzione simile potrebbe essere un\u2019arma a doppio taglio, e scoraggiare chi non potrebbe permettersi di pagarla dal far valere in giudizio il suo diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto a quei problemi strutturali, poi, filosofi e sociologi seri, non l\u2019orecchiante che \u00e8 chi scrive, possono dire qualcosa in pi\u00f9: possono spiegare con lessico pi\u00f9 appropriato del mio i dispositivi che li hanno determinati e le tattiche per metterli in discussione. Magari, visto che cos\u00ec tanto si discetta di rete, partendo proprio dall\u2019idea di reti di deleuzo-guattariana memoria. Io sono un giurista (per quanto laureato con una tesi di diritto romano\u2026 su Deleuze) e mi fermo qui. Nella speranza che questo post possa fare da spunto per mettere in condivisione altre storie, altre esperienze, e per elaborare strategie e pratiche che rendano sempre pi\u00f9 difficile alla pi\u00f9 o meno potente suscettibilit\u00e0 di turno chiuderci la bocca, tapparci la penna, scollegarci la tastiera\u2026 Scegliete l\u2019immagine che volete: il concetto \u00e8 quello.<\/p>\n<p><strong>Disclaimer:<\/strong> al momento in cui scrivo, ho conseguito la laurea in giurisprudenza da nemmeno sei mesi, e cominciato la pratica forense da poco pi\u00f9 di due. Data la mia esperienza professionale meno che minima, ho ritenuto doveroso far vagliare il testo dell\u2019articolo all\u2019avvocato presso il quale svolgo la pratica, <b>Marco Sommariva<\/b> del foro di Pavia, affinch\u00e9 controllasse che le tesi che sostengo abbiano fondamento e stiano in piedi nella prassi quotidiana dei tribunali. Lo ringrazio per i suggerimenti e per il tempo che mi ha dedicato.<\/p>\n<h5><strong>N.d.R.<\/strong>\u00a0I commenti a questo post saranno attivati 72 ore dopo la pubblicazione, per consentire una lettura ragionata e \u2013 nel caso \u2013 interventi meditati (ma soprattutto, pertinenti).<\/h5>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a7<\/p>\n<p>* <strong>Presbite<\/strong>: \u00abl\u2019articolo di Talia \u00e8 merda secca. Cos\u00ec come \u00e8 merda secca l\u2019alato commento di Wu Ming 1 qui sopra [&#8230;] Fammi capire: il problema adesso qui dentro e\u2019 che wualcuno scrive \u201ccazzo\u201d e \u201cpippare\u201d? E che siamo, alle orsoline? Volete un colloquio fra gentlemen, tipo club inglese? Dopo aver ospitato questo po-po di cesso d\u2019articolo di Talia, che da\u2019 del fascio a destra e a manca a cazzo di cane? [&#8230;] Tutto il resto sono le solite, inqualificabili, incommensurabili caz-za-te [&#8230;] E questa incommensurabile c-a-z-z-a-t-a sarebbe invece \u201crendere conto del suo comportamento complessivo\u201d [&#8230;] Basta con queste stronzate da giudizio polpottiano, Wu Ming! [&#8230;] Tutta questa fuffa che propali qui dentro fa letteralmente vomitare [&#8230;] Ma visto che delle manipolaziini di Talia non frega nulla a nessuno, mi vuoi anche togliere il gusto di scrivere che uqeste sono delle vaccate, e che gran partr delle circonvoluzioni da tale articolo derivate sono delle vaccate anch\u2019esse? Visto che qui dentro un tale po-po di alati commentatori non riesce a dimostrare la mia fascitudine per tabulas, posso almeno mandarvi afffanculo? [&#8230;]\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"di Luca Casarotti (guest blogger) Questo articolo prende le mosse da uno spaccato di esperienza personale. 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